Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato a fini di informazione commerciale
I sotto indicati soggetti privati sottoscrivono il
presente Codice deontologico, adottato sulla base di quanto previsto dall’art.
118 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali
(di seguito denominato “Codice”), sulla base delle seguenti premesse:
1) i soggetti operanti nel settore relativo alle attività di
informazione commerciale si impegnano al rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del
diritto alla protezione dei dati personali, del diritto alla riservatezza e del
diritto all’identità personale;
2) nel presente Codice deontologico sono individuate le adeguate garanzie e
modalità di trattamento dei dati personali a tutela dei diritti degli interessati
da porre in essere nel perseguire le finalità di informazione commerciale per
garantire, da un lato, la certezza e la trasparenza nei rapporti commerciali
nonché l’adeguata conoscenza e circolazione delle informazioni commerciali ed
economiche e, dall’altro lato, la qualità, la pertinenza, l’esattezza e
l’aggiornamento dei dati personali trattati;
3) le disposizioni del presente Codice deontologico si applicano alle sole
informazioni commerciali riferite a persone fisiche (rientranti nel concetto di
interessato di cui all’art. 4, comma 1, lettera i), del Codice) ed, in
particolare, al trattamento dei dati personali provenienti da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o pubblicamente
accessibili da chiunque (c.d. fonti pubbliche), nonché al trattamento avente ad
oggetto i dati personali forniti direttamente dagli interessati, effettuato dai
soggetti che prestano a terzi servizi, per finalità di informazione
commerciale, nel rispetto dei limiti e delle modalità che le normative vigenti
stabiliscono per la conoscibilità, utilizzabilità e pubblicità di tali dati; è
escluso dall’ambito di applicazione del presente Codice deontologico il
trattamento avente ad oggetto i dati personali raccolti presso soggetti privati
diversi dall’interessato, che rimane disciplinato dalle disposizioni del Codice
oltre che da eventuali provvedimenti specifici adottati dal Garante, al fine di
disciplinare compiutamente questo particolare tipo di trattamento;
4) non rientra nell’ambito di applicazione del presente Codice deontologico
il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito di sistemi informativi
creditizi (c.d. SIC). Per il trattamento di tali dati, resta fermo, pertanto,
quanto previsto dal relativo Codice deontologico (v. Allegato 5 al Codice);
5) sono destinatari del presente Codice deontologico tutti i soggetti che
prestano a terzi servizi di informazione commerciale, ai sensi dell’art. 134
del R.D. n. 773/1931, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (di seguito indicato come
“T.U.L.P.S.”) e relativi Regolamenti di attuazione.
Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente Codice deontologico, si applicano le definizioni
previste dall’art. 4 del d.lg. 30 giugno 2003, n.
196.
2. Ai medesimi fini, si intende per:
a) “informazione commerciale”: il dato relativo ad aspetti
patrimoniali, economici, finanziari, creditizi, industriali e produttivi di un
soggetto;
b) “attività di informazione commerciale”: l’attività
consistente nella fornitura di servizi informativi e/o valutativi che
comportano la ricerca, la raccolta, l’elaborazione, l’analisi, anche mediante
stime e giudizi, e la comunicazione di informazioni commerciali;
c) “finalità di informazione commerciale”: la finalità di fornire
informazioni ai committenti sulla situazione economica, finanziaria e
patrimoniale delle persone fisiche, nonché sulla solidità, solvibilità ed
affidabilità delle predette, in relazione ad esigenze connesse
all’instaurazione e gestione di rapporti commerciali, anche precontrattuali, di
natura economica e finanziaria e alla tutela dei relativi diritti da parte dei
committenti;
d) “servizio di informazione commerciale”: il servizio
concernente l’esecuzione, per conto dei committenti, di operazioni di raccolta,
analisi, valutazione, elaborazione e comunicazione delle informazioni
provenienti da fonti pubbliche, da fonti pubblicamente e generalmente
accessibili da chiunque o acquisite direttamente dall’interessato, tali da
fornire un valore di conoscenza aggiuntiva ai terzi;
e) “committente”: il soggetto privato o pubblico che
richiede al fornitore il servizio di informazione commerciale;
f) “fornitore”: il soggetto privato che fornisce al
committente il servizio di informazione commerciale;
g) “soggetto censito”: il soggetto cui si riferiscono il
servizio di informazione commerciale o il rapporto informativo richiesti dal
committente;
h) “rapporto informativo”: il documento cartaceo od
elettronico (dossier o report) che, ove richiesto, può essere elaborato dal
fornitore per il committente e che contiene la rappresentazione complessiva,
anche in forma unitaria, aggregata o sintetica, delle informazioni commerciali
raccolte in relazione al soggetto censito;
i) “elaborazione di informazioni valutative”: attività
volta alla formulazione di un giudizio, espresso anche in termini predittivi o
probabilistici ed in forma di indicatori alfanumerici, codici o simboli, sulla
solidità, solvibilità ed affidabilità del soggetto censito, risultante da
un processo statistico o, comunque, da un modello prestabilito, automatizzato e
impersonale di elaborazione delle informazioni, oppure emesso sulla base di
analisi e valutazioni effettuate da esperti analisti, anche sulla base di una
classificazione in categorie o classi predefinite.
Art. 2 - Individuazione dei requisiti dell’informazione commerciale
1. Il trattamento dei dati personali effettuato nello svolgimento
dell’attività di informazione commerciale si svolge nel rispetto dei principi
di cui all’art. 11 del Codice.
2. Il trattamento non può riguardare i dati sensibili ed i dati
giudiziari, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 3, comma 5, per il
trattamento dei soli dati giudiziari provenienti da fonti pubbliche o da quelle
pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque ivi indicate, nel rispetto
dei limiti e delle modalità stabiliti dalla legge in ordine alla loro
conoscibilità, utilizzabilità e pubblicità.
3. I dati personali raccolti e trattati dal fornitore ai fini
dell’erogazione del servizio di informazione commerciale possono riguardare sia
l’interessato quale soggetto censito, sia le
persone fisiche od altri interessati legati sul piano giuridico e/o economico
al soggetto censito, anche se diverso dalla persona fisica (come, ad es., nel
caso di una società).
4. Ai fini del presente Codice deontologico, deve ritenersi che sussista un
legame sul piano giuridico e/o economico tra due o più persone fisiche e tra un
interessato ed un soggetto (es: società) diverso dalla persona fisica, quando
ricorra una o più delle seguenti situazioni:
a) partecipazione dell’interessato ad un’impresa o ad una società attraverso il
possesso o controllo diretto od indiretto di una percentuale di quote o azioni,
oppure di diritti di voto, pari o superiore alle soglie individuate al successivo
art. 7;
b) esercizio, tramite la carica o qualifica ricoperta dall’interessato, di
effettivi poteri di amministrazione, direzione, gestione e controllo di una
impresa o società.
5. Al successivo art. 7 del presente Codice deontologico sono individuati i
limiti, anche temporali, per associare i dati personali relativi al soggetto
censito ed a quelli ad esso legati sul piano giuridico e/o economico, nei casi
in cui tali dati riguardino eventi negativi quali, ad esempio, fallimenti o
procedure concorsuali, ipoteche o pignoramenti, protesti.
Art. 3 - Fonti di provenienza e modalità di trattamento delle informazioni
commerciali
1. Il fornitore raccoglie le informazioni commerciali presso il soggetto
censito, presso fonti pubbliche, fonti pubblicamente e generalmente accessibili
da chiunque o presso altri soggetti autorizzati dalla legge alla distribuzione
e fornitura delle informazioni.
2. Sono fonti utilizzabili dal fornitore:
a) Le fonti pubbliche ossia i pubblici registri, gli elenchi, gli atti o i documenti
conoscibili da chiunque in base alla vigente normativa di riferimento, nei
limiti e con le modalità che in essa sono stabiliti per la conoscibilità,
l’utilizzabilità e la pubblicità dei dati ivi contenuti, tra cui rientrano, in
via esemplificativa e non esaustiva:
1) registro delle imprese, bilanci ed elenchi dei soci, visure e/o
atti camerali, atti ed eventi relativi a fallimenti o altre procedure
concorsuali nonché il registro informatico dei protesti presso le camere di
commercio e la relativa società consortile InfoCamere;
2) atti immobiliari, atti pregiudizievoli ed ipocatastali
(come, ad es., iscrizioni o cancellazioni di ipoteche, trascrizioni e
cancellazioni di pignoramenti, decreti ingiuntivi o atti giudiziari, e relativi
annotamenti) conservati nei registri gestiti dall’Agenzia delle Entrate (tra i
quali rientrano le ex Conservatorie dei registri immobiliari e l’Ufficio del
Catasto), nel Pubblico Registro Automobilistico e presso l’Anagrafe della
popolazione residente.
b) Le fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque, sono
costituite da:
1) quotidiani e testate giornalistiche in formato cartaceo, che risultino
regolarmente registrate;
2) elenchi c.d. categorici ed elenchi telefonici;
3) siti Internet appartenenti a:
3.1. soggetti censiti ed altri soggetti a loro connessi ai sensi del
successivo art. 7;
3.2. enti pubblici, governativi, territoriali e locali, agenzie
pubbliche, nonché autorità di vigilanza e controllo, relativamente ad elenchi,
registri, atti e documenti ivi diffusi e contenenti informazioni relative allo
svolgimento di attività economiche;
3.3. associazioni di categoria ed ordini professionali, relativamente ad
elenchi od albi di operatori economici e imprenditoriali, diffusi sui propri
siti;
3.4. quotidiani e testate giornalistiche on-line nel
numero minimo di tre, che confermino le informazioni oggetto di comunicazione e
che risultino regolarmente registrati. Sono escluse dal conteggio le testate
giornalistiche on-line, per le quali sia già stata computata la corrispondente
testata cartacea, nonché gli articoli che rappresentino una mera
ripubblicazione dello stesso testo sotto diverse testate;
3.5. servizi on-line di elenchi telefonici e categorici.
3. Il fornitore raccoglie i dati personali provenienti dalle suddette
fonti pubbliche o pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque anche
mediante l’ausilio di strumenti elettronici e per via telematica, in forma sia
diretta che mediata, presso soggetti pubblici o presso altri fornitori privati,
sulla base di appositi accordi con questi ultimi e, comunque, nel rispetto
delle forme e dei limiti stabiliti dalle disposizioni normative che
disciplinano la conoscibilità, utilizzabilità e pubblicità degli atti e dei
dati in essi contenuti.
4. Nell’acquisire e registrare i dati personali provenienti da fonti
pubbliche o da fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque, il
fornitore adotta idonee e preventive misure per assicurare che:
a) l’informazione estratta sia esatta e pertinente rispetto al fine perseguito
e i relativi dati personali vengano trattati in conformità al principio di
proporzionalità;
b) sia annotata la specifica fonte di provenienza dei dati;
c) sia effettuato l’aggiornamento dei medesimi dati nei propri rapporti
informativi.
5. Ai fini dell’erogazione del servizio di informazione commerciale è
ammesso il trattamento anche di dati giudiziari provenienti dalle fonti
pubbliche; per quanto riguarda, invece, le fonti pubblicamente e generalmente
accessibili, è consentito il trattamento dei soli dati giudiziari diffusi
negli ultimi sei mesi, a partire dalla data di ricezione della richiesta del
servizio da parte del committente, e senza alcuna possibilità per il fornitore
di apportare modifiche al contenuto di tali informazioni – salvo
l’eventuale loro aggiornamento – e di utilizzarle a fini dell’elaborazione di
informazioni valutative.
Art. 4 - Informativa agli interessati
1. Per il trattamento delle informazioni provenienti dalle fonti di
cui al precedente art. 3, considerato il rilevante numero di interessati e la
peculiare natura delle stesse informazioni, tale da comportare un impiego di
mezzi da ritenersi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato,
il fornitore rende l’informativa all’interessato, in forma non individuale,
attraverso modalità semplificate rispetto a quelle ordinarie previste dall’art.
13, comma 5), lett. c), del Codice e, in particolare,
attraverso un’informativa predisposta in apposite comunicazioni sul portale
Internet costituito, anche a tal fine, dai fornitori di informazioni
commerciali.
2. L’informativa di cui al precedente comma contiene gli elementi
previsti dall’art. 13, comma 1, del Codice, indicati mediante una descrizione
sintetica delle principali caratteristiche del trattamento effettuato dai
fornitori, autonomi titolari, e deve recare obbligatoriamente:
a) l’indicazione dei responsabili del trattamento, qualora designati, e/o
l’elenco degli stessi, anche al fine di ottenere il riscontro in caso di
esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice (art. 13, comma 1, lett. f), del Codice);
b) l’indicazione dei siti Internet o altre sedi dove sia agevolmente e
gratuitamente consultabile la specifica e dettagliata informativa di ciascun
fornitore;
c) l’indicazione delle modalità attraverso le quali è possibile esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del Codice.
3. I fornitori aventi un fatturato annuale per servizi di informazione
commerciale non superiore a € 300.000,00 (trecentomila), possono rendere
l’informativa solo attraverso la relativa comunicazione sul proprio sito
Internet.
Art. 5 - Presupposti di liceità del trattamento
1. Ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. c) e d),
del Codice, il trattamento per finalità di informazione commerciale di dati
personali provenienti dalle fonti di cui al
precedente art. 3 non richiede il consenso dell’interessato medesimo.
Art. 6 - Comunicazione delle informazioni
Le informazioni provenienti da fonti pubbliche, di cui al precedente art. 3, e trattate ai fini dell’erogazione dei servizi di
informazione commerciale, sono comunicate dal fornitore, anche per via
telematica, ai committenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.).
Art. 7 - Associazione e utilizzazione delle informazioni commerciali
1. Ai fini dell’erogazione dei servizi di informazione commerciale, qualora
le informazioni provenienti da fonti pubbliche siano riferite ad eventi
negativi (quali, ad es., fallimenti o procedure concorsuali,
pregiudizievoli, ipoteche o pignoramenti, protesti), il fornitore:
a) utilizza le informazioni di cui sopra che riguardino direttamente
l’interessato, quale soggetto censito;
b) utilizza – qualora il soggetto censito sia una persona fisica che non svolga
o abbia svolto alcuna attività d’impresa, non ricopra od abbia ricoperto
cariche sociali, o non detenga o abbia detenuto partecipazioni rilevanti in
un’impresa o società nei termini indicati ai successivi commi – soltanto le
informazioni relative a protesti ed atti pregiudizievoli che lo riguardino direttamente,
nonché le informazioni giudiziarie così come indicate e disciplinate dall’art.
3, comma 5;
c) indica, nel contesto del rapporto informativo, la sola circostanza
dell’esistenza di altre informazioni e/o rapporti informativi relativi ad
ulteriori interessati legati sul piano giuridico e/o economico al
soggetto censito, senza che tali informazioni provenienti da fonti pubbliche e
riguardanti eventi negativi, possano essere, in alcun modo, direttamente
associate all’interessato quale soggetto censito, né tanto meno utilizzate per
l’elaborazione di informazioni valutative riferite a quest’ultimo, fatto salvo
quanto previsto dai successivi commi.
2. Con riferimento a quanto indicato al precedente comma 1, lett. c), viene fatta salva la facoltà per il fornitore
qualora il soggetto censito sia una persona fisica, ai fini dell’erogazione dei
servizi di informazione commerciale di associare direttamente all’interessato
quale soggetto censito ed utilizzare per l’elaborazione di informazioni
valutative riferite a quest’ultimo le informazioni provenienti da fonti
pubbliche che si riferiscono ad eventi negativi relativi ad imprese o
società nelle quali lo stesso interessato (soggetto censito) rivesta o
abbia rivestito, fino ad un anno prima, le cariche o qualifiche qui sotto
indicate:
a) titolare di ditta individuale;
b) socio di società semplice e di società in nome collettivo;
c) socio accomandatario di società in accomandita semplice e socio accomandante
con partecipazioni pari o superiori alla soglia del 25% o detentore della quota
di maggioranza del capitale sociale, fatte salve, nel caso di società in
accomandita semplice, le quote di controllo e partecipazioni del 10% in caso di
quote paritarie tra i soci;
d) nelle società di capitali:
1) socio con partecipazioni pari o superiori alla soglia del 25% o in possesso
del pacchetto di maggioranza del capitale sociale, fatte salve le
partecipazioni del 10% in caso di quote paritarie tra i soci;
2) presidente o vice presidente del consiglio di amministrazione, consigliere
od amministratore delegato, consigliere, amministratore, consigliere od
amministratore con deleghe, amministratore unico o socio unico di società a
responsabilità limitata e socio unico di società per azioni;
3) sindaco, revisore, institore, presidente del patto di sindacato, organi
delle procedure concorsuali e soggetti con qualifica di procuratori e
direttori, soltanto se il soggetto censito che ricopra tali ultime
cariche o qualifiche abbia:
3.1. amministrato l’impresa o la società:
3.2. avuto fino ad un anno prima partecipazioni pari o superiori alla soglia
del 25% o la quota di maggioranza del capitale sociale, fatte salve le quote di
controllo e le partecipazioni con quote paritarie, per le quali i soci rilevano
tutti, anche al di sotto della soglia predetta, con il limite della soglia
minima del 10%.
3. Sempre con riferimento a quanto indicato al precedente comma 1, lett. c), viene inoltre fatta salva la facoltà per il
fornitore, qualora il soggetto censito sia un soggetto diverso dalla persona
fisica (come nel caso, ad es., di una società), ai fini dell’erogazione
dei servizi di informazione commerciale, di associare direttamente al soggetto
censito ed utilizzare per l’elaborazione di informazioni valutative riferite a
quest’ultimo, le informazioni provenienti da fonti pubbliche che si riferiscono
ad eventi negativi riguardanti:
a) le persone fisiche che, nell’ambito del soggetto censito, ricoprono le
cariche o qualifiche di cui al precedente comma 2, ivi incluse quelle relative
ad imprese o società connesse a tali persone fisiche secondo quanto previsto al
medesimo comma 2;
b) le persone fisiche, che detengano partecipazioni al capitale del soggetto
censito nella misura di cui al precedente comma 2, ivi incluse quelle su dati
negativi relative ad imprese o società connesse a tali persone fisiche secondo
quanto previsto al medesimo comma 2.
4. Fatti salvi i termini più restrittivi previsti da specifiche norme di legge,
le informazioni provenienti da fonti pubbliche ed attinenti ad eventi negativi
oggetto di trattamento nei termini di cui ai precedenti commi 2 e 3, sono
conservate dal fornitore, ai fini dell’erogazione dei servizi di informazione
commerciale, nel rispetto dei seguenti limiti temporali:
a) le informazioni relative a fallimenti o procedure concorsuali per un periodo
di tempo non superiore a 10 anni dalla data di apertura della procedura del
fallimento; decorso tale periodo, le predette informazioni potranno essere
ulteriormente utilizzate dal fornitore, solo quando risultino presenti altre
informazioni relative ad un successivo fallimento o risulti avviata una nuova
procedura fallimentare o concorsuale riferita al soggetto censito o ad altro
soggetto connesso, nel qual caso, il trattamento può protrarsi per un periodo
massimo di 10 anni dalle loro rispettive aperture;
b) le informazioni relative ad atti pregiudizievoli ed ipocatastali
(ipoteche e pignoramenti) per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla
data della loro trascrizione o iscrizione, salva l’eventuale loro cancellazione
prima di tale termine, nel qual caso verrà conservata per un periodo di 2 anni
l’annotazione dell’avvenuta cancellazione.
Art. 8 - Conservazione delle informazioni
1. Fatto salvo quanto stabilito all’art. 7, comma 4, lett.
a) e b), i dati personali provenienti dalle fonti di cui all’art. 3 possono
essere conservati dal fornitore ai fini dell’erogazione ai committenti dei
servizi di informazione commerciale per il periodo di tempo in cui rimangono
conoscibili e/o pubblicati nelle fonti pubbliche da cui provengono, in
conformità a quanto previsto dalle rispettive normative di riferimento.
2. Resta fermo l’obbligo del fornitore di adottare idonee misure per
garantire l’aggiornamento delle informazioni commerciali erogate rispetto ai
dati personali riportati nelle fonti pubbliche da cui sono state raccolte, nei
limiti e con le modalità stabiliti dalle predette normative di riferimento per
la conoscibilità, l’utilizzabilità e la pubblicità dei dati ivi contenuti e dei
relativi aggiornamenti.
Art. 9 - Esercizio dei diritti da parte degli interessati
1. I fornitori adottano idonee misure organizzative e tecniche atte a garantire
un riscontro telematico, tempestivo e completo alle richieste avanzate dagli
interessati di esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del Codice.
2. Gli interessati possono esercitare i predetti diritti anche tramite il
portale telematico costituito per tali finalità, le cui regole di gestione ed
accesso sono rimesse ad un distinto documento tecnico da adottarsi
successivamente alla sottoscrizione del presente Codice.
3. Nella presentazione della richiesta di esercizio dei propri diritti
l’interessato indica anche il codice fiscale e/o la partita Iva al fine di
agevolare la ricerca dei dati che lo riguardano da parte del fornitore.
4. Il terzo, al quale l’interessato conferisce per iscritto delega o procura,
può trattare i dati personali acquisiti presso un fornitore esclusivamente per
finalità di tutela dei diritti dell’interessato, con esclusione di ogni altra
finalità perseguite dal terzo medesimo.
5. Restano fermi i limiti previsti dal Codice per l’esercizio da parte
dell’interessato dei diritti di rettificazione od integrazione nei confronti di
dati personali di tipo valutativo, elaborati dal fornitore.
Art. 10 - Sicurezza delle informazioni
1. I fornitori adottano le misure tecniche, logiche, informatiche,
procedurali, fisiche ed organizzative idonee ad assicurare la sicurezza,
l’integrità e la riservatezza delle informazioni commerciali oggetto di
trattamento conformemente agli obblighi previsti dagli artt. 31 e ss. del
Codice e dell’Allegato “B” al Codice.
2. Ogni fornitore individua gli eventuali responsabili, anche esterni, e gli
incaricati autorizzati a trattare le informazioni commerciali, conformemente
agli artt. 29 e ss. del Codice.
Art. 11 - Verifiche sul rispetto del Codice deontologico
1. Le associazioni di categoria dei fornitori che sottoscrivono il presente
Codice deontologico, anche attraverso organi a ciò legittimati in base ai
rispettivi ordinamenti statutari o comitati appositamente costituiti,
promuovono il rispetto da parte dei rispettivi associati delle regole di
condotta previste dal presente Codice. A tal fine, esse adottano apposite
procedure per:
a) la soluzione di eventuali problemi relativi all’applicazione delle predette
regole;
b) la verifica dell’osservanza delle predette regole da parte dei rispettivi
associati nei casi di eventuali controversie insorte tra fornitori, committenti
e/o interessati.
2. Le stesse associazioni si impegnano inoltre a valutare, anche con le
associazioni di categoria ed organismi rappresentativi degli altri soggetti
firmatari del presente Codice, forme o sistemi alternativi di risoluzione di
eventuali controversie insorte tra fornitori, committenti e/o interessati,
nonché specifiche misure sanzionatorie, secondo i rispettivi ordinamenti
statutari, delle eventuali violazioni delle suddette regole da parte degli
aderenti alle associazioni di categoria dei fornitori che sottoscrivono il
presente Codice deontologico.
3. Ove siano adottate misure sanzionatorie per le violazioni delle regole
del presente Codice deontologico, l’associazione od organismo che le applica
deve darne tempestiva informativa anche al Garante.
Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali
1. Le misure necessarie per l’applicazione del presente Codice deontologico
sono adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo entro il termine di cui al
successivo articolo 13.
2. Il Garante, anche su richiesta delle associazioni di categoria che
sottoscrivono il presente Codice, promuove il riesame e l’eventuale adeguamento
del suddetto Codice alla luce di novità normative, del progresso tecnologico o
dell’esperienza acquisita nella sua applicazione.
Art. 13 - Entrata in vigore
Il presente Codice si applica a decorrere dal 1 ottobre
2016
Effe Investigazioni ha a cuore il rispetto dei principi e delle disposizioni
di legge nell'esercizio della propria attività.
> Il testo qui riportato è consultabile sul sito del Garante
per la protezione dei dati personali raggiungibile a
questo link.